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Belgio: La societa’ cooperativa, un ritorno alla fonte.

Nel contesto della riforma del codice belga delle societa’ ed associazioni, la forma giuridica della societa’ cooperativa sara’ mantenuta solamente dalle “reali” societa’ cooperative, ovvero quelle che hanno deciso di condurre una attivita’ sulle basi del modello cooperativo. In questo modo, la societa’ cooperativa riacquista la sua originale identita’.

Nell’attuale codice, la cooperativa ha come caratteristica specifica un variabile numero di partner e un capitale variabile. Puo’ essere costituita sia con responsabilita’ limitata che illimitata.

Nella sua precedente versione, il disegno di legge del nuovo codice belga delle societa’ ed associazioni prevedeva la completa abolizione della societa’ cooperativa, adesso e’ stata mantenuta ma solamente a beneficio delle “reali” cooperative.

La responsabilita’ limitata scompare e diventa societa’ cooperativa

Considerato che, il regime legale della societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata era simile a quello delle societa’ (private) a responsabilita’ limitata e viceversa, quello della societa’ cooperativa a responsabilita’ illimitata a quello della societa’ in nome colletivo, il nuovo codice prevedeva la completa abolizione della società cooperativa con compensazione del capitale variabile nella nuova società a responsabilità limitata.

Secondo il corrente disegno di legge, la societa’ cooperativa con responsabilita’ limitata scompare. Dal momento in cui rimane solamente una forma, la societa’ cooperativa con responsabilità limitata diventa semplicemente la societa’ cooperativa. Il regime legale delle nuove cooperative è equiparato con il regime che si applica alle nuove societa’ a responsabilita’ limitata, eccetto per le poche eccezioni espressamente previste.

Altra caratteristica della societa’ cooperativa è la possibilita’ di entrare od uscire come azionista senza modificare gli articoli dello statuto, o la possibilità di escludere un azionista. Questo schema flessibile di entrata/uscita e’ considerato un elemento essenziale della societa’ cooperativa.

Riguardo la flessibilita’ del regime legale, la societa’ cooperativa non e’ piu’ la societa’ flessibile per eccellenza, specialmente per i liberi professionisti. La flessibilita’che rende le cooperative cosi’ attrattive è resa possibile oggi dalle nuove societa’ a responsabilità limitata. Le cooperative “improprie” quindi non dovrebbero piu’ prendere questa forma.

Ritorno alla fonte

Secondo il nuovo codice, la societa’ cooperativa riacquista la sua originale identita’, vale a dire condurre un’ impresa sulla base di idee cooperative. Il disegno di legge definisce la cooperativa come la societa’ il quale compito principale e’ soddisfare i bisogni dei propri azionisti e sviluppare le loro attivita’ economiche e sociali, includendo la conclusione di accordi con i propri azionisti sulla consegna dei beni, la fornitura dei servizi o l’esecuzione di lavori nel contesto dell’attività che la società cooperativa esercita o ha esercitato. La cooperativa può anche mirare a soddisfare le esigenze dei suoi azionisti e/o promuovere le loro attività economiche e/o sociali attraverso la partecipazione a una o più altre società.

I redattori del nuovo codice si sono fortemente ispirati ai principi cooperativi della International Cooperative Alliance (ICA), che è riconosciuta ed accettata a livello internazionale. Secondo tali principi, il modello co-operativo possiede le seguenti caratteristiche:

  1. Appartenenza volontaria ed aperta;
  2. Controllo democratico dei membri;
  3. Partecipazione economica dei membri;
  4. Autonomia ed indipendenza;
  5. Educazione, formazione ed informazione;
  6. Cooperazione tra le cooperative;
  7. Preoccupazione per la comunità.

Per evitare che la forma legale della cooperativa sia usata da societa’ che non rispettano i requisiti previsti dal nuovo codice, sara’ prevista una sanzione adeguata, in particolare lo scioglimento da parte del tribunale su richiesta del pubblico ministero o di una qualsiasi parte interessata. Questa sanzione può essere applicata sia alle società costituite come cooperative che non rispettano i requisiti legali, sia alle cooperative che rispettano tali requisiti al momento della costituzione, ma che li perdono nel corso della loro esistenza.

Riconoscimento come societa’ cooperative

L’importanza della societa’ cooperativa risediera’ essenzialmente nella possibilita’ di essere riconosciuta come una “reale” societa’ cooperativa, come una impresa sociale od entrambe, in applicazione della legge del 20 luglio 1955 che istituisce un Consiglio nazionale di cooperazione ed i relativi decreti attuativi.

Attualmente le società cooperative che si conformano al Regio Decreto dell’8 gennaio 1962,  che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei gruppi nazionali di società cooperative e società cooperative, possono essere considerate cooperative riconosciute, il quale porta anche ad un numero di conseguenze legali (a livello fiscale). Questa possibilità di continuare la sua vita sociale come una cooperativa riconosciuta è ora inclusa nel progetto di legge, per fare una chiara distinzione tra la semplice società cooperativa e quella che soddisfa anche i criteri di riconoscimento. Come conseguenza, tutte le cooperative riconosciute si qualificano automaticamente per la forma giuridica di società cooperativa, ma non tutte le società cooperative esistenti soddisfano i criteri di riconoscimento.

Le società cooperative possono anche essere riconosciute come impresa sociale, quando determinati criteri sono soddisfatti, godendo dei benefici associati. Questa possibilità è aperta alle societa’ con uno scopo sociale, la maggior parte delle quali sono società cooperative. L’attuale codice delle societa’ elenca le condizioni che la societa’ deve soddisfare per potersi definire come societa’ con scopo sociale. Dal momento in cui non c’e’ controllo sul fatto che una societa’ rispetti le condizioni legali per aderire alla qualifica di “scopo sociale”, tale sistema tuttavia oggi, si affida a un mero auto – controllo. Per questo motivo, è stato inserito all’interno del progetto di legge, da parte del Consiglio di cooperazione nazionale, dall’imprenditoria sociale e dall’ente agricolo, che per ottenere il riconoscimento della forma giuridica della società cooperativa, un’autorità governativa verifica se una determinata società merita l’etichetta di “impresa sociale”.

Conclusioni

Le societa’ cooperative avranno le seguenti forme:

  1. Societa’ cooperative semplici;
  2. Societa’ cooperative riconosciute;
  3. Societa’ cooperative semplici riconosciute come imprese sociali;
  4. Societa’ cooperative riconosciute che sono riconosciute come imprese sociali.
 
 

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