Irlanda: responsabilità personale per i reati societari
Quando i regolatori iniziano le indagini in ambito societario, ci si chiede spesso se gli amministratori, i dirigenti e gli altri funzionari aziendali possano essere perseguiti. La risposta potrebbe essere “si”.
Una decisione della Corte d’Appello irlandese del gennaio 2018 ha illustrato i casi in cui possono essere avviati procedimenti giudiziari contro le persone fisiche. La Corte ha evidenziato come la responsabilità individuale dipenda dalla posizione del soggetto e cioè dal fatto che questi abbia una responsabilità funzionale per una parte significativa delle attività della societa’ e una responsabilità diretta per l’oggetto della controversia.
Molte leggi irlandesi (come ad esempio le leggi delle società, gli atti concorsuali, la legislazione ambientale, la legislazione sulle telecomunicazioni e alcune leggi sulla protezione dei consumatori) prevendono espressamente ipotesi di procedimenti giudiziari contro una persona fisica laddove gli illeciti vengano commessi da una società. Tali normative affermano, ad esempio, che “un amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo di una persona giuridica o un soggetto che agisce in tale veste” può incorrere in responsabilita’ personale nel caso in cui un reato sia commesso dalla società “con il consenso, la connivenza o l’approvazione di” quel determinato individuo o laddove il perfezionamento del reato in questione sia stato facilitato dalla negligenza di quel soggetto.
I casi giudiziari meno recenti sostenevano che una responsabilità penale a carico di un amministratore o dirigente poteva ravvisarsi soltanto nel caso in cui tale soggetto avesse funzioni e poteri decisionali all’interno della società`, ovvero avesse sia il potere che la responsabilità di decidere la politica e la strategia aziendale.
La Corte d’Appello ha deciso che l’espressione “l’amministratore, dirigente, segretario o altro funzionario analogo di una persona giuridica un soggetto che agisce in tale veste” debba essere interpretata alla luce del contesto attuale.
Secondo la Corte, il termine “persona giuridica” chiarisce il fatto che il soggetto debba essere responsabile a livello aziendale. Ad esempio, il gestore di una singola filiale di una banca non deve essere equiparato a un gestore della banca (a meno che la banca non sia locale e abbia una sola filiale).
La Corte ha osservato che non e’ inusuale trovare, per esempio, direttori finanziari, direttori delle risorse umane e direttori IT nelle grandi società, mentre in altre tali soggetti possono essere indicati come responsabili delle finanze, responsabili delle risorse umane e responsabili IT. Le responsabilità di tali soggetti possono essere distribuite in un modo tale da rendere difficile sostenere che il singolo individuo sia responsabile della gestione dell’intera attività della società.
Tuttavia, sebbene ci possano essere alcuni particolari settori dell’attività aziendale con cui un individuo non ha alcun coinvolgimento diretto, esso può comunque essere considerato un dirigente dell’azienda nel caso in cui questi ricopra un ruolo significativo.
Responsabilità piuttosto significative possono essere affidate, ad esempio, al Vice Direttore Generale o a direttori regionali, ma anche a persone come i responsabili per la sicurezza a cui sono affidate importanti aree di responsabilità. Tali individui possono infatti rientrare nella definizione di “altri funzionari analoghi” ed essere pertanto soggetti ad azioni penali.
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