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Circolare Informativa: Mutazione dei requisiti di Start Up alternativi con soluzione di continuita’

start up3Tra i diversi chiarimenti forniti recentemente dal Ministero dello Sviluppo economico su PMI e start up innovative, si segnala il parere n. 222631/2015, che affronta il tema della possibilità di mutare uno dei tre requisiti alternativi ai fini della qualifica di start up innovativa in un momento successivo all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese: nel caso di specie, per il venir meno del requisito dell’assunzione di personale altamente qualificato dichiarato per l’iscrizione, con contestuale rispetto del requisito relativo alle spese in ricerca e sviluppo.

Per il MISE, anche se la normativa non prevede espressamente il mutamento dei requisiti alternativi, non risultano limiti alla fattispecie prospettata.

Una condizione però deve esser assolta: la presenza di almeno uno dei tre requisiti deve risultare verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese. La mutazione può, dunque, avvenire senza fuoriuscita e successivo rientro nella sezione speciale, bastando l’aggiornamento delle informazioni fornite in fase di iscrizione ai sensi dell’art. 25, comma 14, del DL 179/2012.

Quanto alla tempistica di tale adempimento, il Ministero dello Sviluppo economico sottolinea che la norma va interpretata nel senso che “l’aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale”.

D’altro canto, secondo il Ministero, non occorrerebbe anticipare al momento della mutazione del requisito alternativo l’altro adempimento, quello relativo alla conferma annuale del possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 15 del DL 179/2012, legato al deposito dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

Secondo il Ministero, essendo la pubblicità nella sezione speciale del Registro delle imprese già assicurata mediante l’aggiornamento delle informazioni contestualmente alla mutazione del requisito, non sussisterebbe alcuna lesione dell’interesse generale dell’amministrazione e del mercato quanto ad una rappresentazione veritiera e aggiornata della posizione della singola start up.

Massimo Bianchi
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pisa
m.bianchi@mb-consulenze.com

 
 

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