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La residenza fiscale delle società e degli enti

resideAi fini delle imposte dirette le società e gli enti sono considerati residenti in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Queste condizioni sono alternative: il che vale quanto dire che è sufficiente che si verifichi una di esse perché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia.

La sede sociale

L’identificazione della sede sociale ha natura di accertamento formale in quanto si ricava dall’atto costitutivo.

L’identificazione della sede dell’amministrazione effettiva pone numerosi problemi interpretativi. Da un lato è semplice affermare che la sede effettiva dell’amministrazione della società si colloca nel luogo ove l’organo amministrativo assume le decisioni direzionali, finanziarie e commerciali utili o necessarie per la gestione dell’impresa. Dall’altro la effettiva identificazione della sede dell’amministrazione è difficile e l’esito quasi sempre incerto.

Nel caso di amministratore delegato assume rilevanza il luogo ove la delega è realmente esercitata ovvero negli uffici ove queste decisioni sono eseguite senza alcuna autonomia.

Si è cercato di dare rilevanza anche alla residenza del socio che ha potere decisionale, ovvero al luogo in cui e convocata l’assemblea. A questo proposito occorre sottolineare che per alcune società costituite in giurisdizioni comunitarie l’Assemblea è stata abolita e sostituita dalle decisioni dei soci che possono essere dottate nei più svariati modi compreso il voto certificato con firma digitale.

Che dire della validità delle decisioni assunte facendo ricorso alle moderne tecnologie informatiche quali le video conferenze: è pacifico che sono tenute legalmente nel luogo in cui sono presenti presidente e segretario; il luogo ove sono presenti gli altri intervenienti non esplica alcun effetto. E’ bene tenere traccia o eventuale registrazione dei dati di inizio e fine della connessione, non certo dei contenuti, delle discussioni e delle decisioni.

Oggetto principale dell’attività

Il Testo Unico delle Imposte dirette fornisce la definizione di oggetto principale ed illustra la natura della esclusività e principalità.

Sono concetti astratti e teorici che difficilmente trovano una piana individuazione nella pratica quotidiana.

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato anch’esso sulla base della legge, dell’atto costitutivo, dello statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Concetti teorici ed avulsi dalla realtà di ogni giorno.

Negli atti ufficiali la società dovrebbe produrre scarpe in realtà produce bicchierini di carta. Secondo le norme del Testo Unico l’oggetto esclusivo e principale sarebbe la produzione di scarpe perché è quanto previsto dallo statuto. Non quadra.

Tant’è vero che sempre il Testo Unico prevede che in mancanza dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Il ragionamento quadra sempre meno.

Nel caso in cui la società eserciti la propria attività in diversi paesi occorrerà determinare quale di queste attività è prevalente ed essenziale. Ad esempio produzione in Italia e commercializzazione dal Regno Unito, è un pochino la storia dell’uovo e della gallina.

Società holding

Per le holding pure è rilevante il luogo ove viene svolta l’attività di direzione e di coordinamento delle partecipate.

Per le holding miste o operative è rilevante il luogo dove sono effettuate le attività di gestione e quelle ad essa connesse quali le attività ausiliarie di gestione centralizzata della tesoreria.

Requisito temporale

Il requisito temporale corrisponde alla permanenza, per la maggior parte del periodo dell’anno, nel territorio dello stato della sede legale o della sede dell’amministrazione o dell’oggetto principale.

Residenza delle società nel modello Ocse.

Gli ordinamenti tributari della maggioranza degli Stati adottano il principio di assoggettamento ad imposta dei redditi ovunque prodotti dai soggetti fiscalmente residenti nel loro territorio (worldwide principle).

Naturalmente possono sorgere conflitti di interesse fra gli Stati e l’Ocse fissa il principio secondo cui la società residente in due stati è considerata residente fiscale soltanto nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva.

In conclusione si assiste al tentativo di far assurgere alla dignità di presunzione delle semplici congetture prive di qualsivoglia riscontro effettuale.

Guido Ascheri

info@ascheri.co.uk

ragioniere commercialista in Londra

 
 

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