Onere della prova ripartito, ma i fatti incastrano il contribuente
A seguito di PVC, veniva notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap ed IVA a seguito dell’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’ IVA su fatture emesse per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’omessa fatturazione, in relazione a vendite di telefoni cellulari, l’omessa autofatturazione in relazione ad acquisti di telefoni cellulari acquistati senza fattura ed infine l’omessa fatturazione di operazioni ritenute non integranti cessioni all’ esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 633/72.
Mentre la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, la CTR riteneva fondate le tesi dell’Agenzia.
A tal guisa ricorre per cassazione il contribuente che vede rigettato il suo gravame ed accolto parzialmente il ricorso incidentale dell’agenzia.
Le motivazioni addotte dalla Cassazione evidenziano che in ipotesi di fatture che l’Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, o che, ancorché effettivamente poste in essere, si iscrivono in combinazioni negoziali fraudolente ai danni del fisco, l’Amministrazione stessa ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, o che tale documento sottende un’operazione fraudolenta cui il cessionario sia partecipe.
Però, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente, come nel caso di specie, l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate (rilevabili dal PVC), ricade sul contribuente medesimo l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile.
Ma nel caso in esame, per come è la realtà fattuale, dovendo escludere la buona fede del contribuente e non avendo dato valide prove di segno contrario la Cassazione ritiene valido il motivo addotto dall’Agenzia delle Entrate lasciando in buona sostanza soccombente il contribuente.
Giuseppe Garro
Studio di Consulenza Tributaria e Fiscale in Siracusa
Fonte: Fisco e diritto 07 gennaio 2015