Cile: considerazioni di carattere fiscale
In termini generali, le persone fisiche domiciliate o residenti in Cile ed i soggetti giuridici costituiti in Cile sono soggetti a tassazione sui redditi ovunque prodotti. Al contrario, i non residenti ed i non domiciliati sono soggetti a tassazione solo sui redditi prodotti in Cile.
I contribuenti domiciliati o residenti in Cile sono soggetti a tassazione a seconda della natura del reddito ottenuto. I redditi da lavoro dipendente ottenuti tramite l’esercizio di una libera professione sono soggetti a “second category tax”, con un’aliquota che va dallo 0 al 35% (aliquota progressiva) al mese.
Al contrario, qualsiasi reddito diverso da quello di lavoro che un individuo percepisce sará soggetto a “global aggregate tax”, con un’aliquota uguale a quella prevista per i redditi di lavoro, ma annuale.
Contribuenti stranieri
I contribuenti non domiciliati o non residenti in Cile sono soggetti ad un’imposta addizionale o a ritenuta sui redditi di fonte cilena, con aliquota generale del 35%.
Tale aliquota puó essere dedotta (o talvolta esentata) a seconda del tipo di reddito o delle circostanze del caso, come ad esempio in presenza di un trattato contro la doppia imposizione.
Tassazione delle societá
In generale, il reddito imponibile netto di una societá é calcolato annualmente, deducendo dai redditi annuali lordi tutte le spese necessarie alla realizzazione di tali redditi, non imputati come costi.
La riforma tributaria del 2014 ha introdotto due principali e distinti regimi per le societá per determinare l’imposta dei redditi societari (first category tax – FCT): Attributed Regime ed il Partially Integrated Regime.
- Attributed Regime
In base a questo regime, i redditi prodotti da una societá sono imputabili annualmente ai soci o ai partners, senza considerare l’eventuale distribuzione di dividendi o utili.
In termini generali, il reddito tassabile prodotto da un’entitá giuridica sará soggetto ad un prelievo del 25% di FCT (first category tax). Il reddito tassabile lordo sará poi imputato agli azionisti o partners, sia che si tratti di soggetti o societá cilene oppure straniere, a prescindere dall’eventuale distribuzione di cash flow a tali soggetti.
Al momento della distribuzione, gli azionisti o i partners saranno soggetti ad un’imposta aggiuntiva o alla global aggregate tax, e avranno diritto ad utilizzare tutti le FCT corrisposte alla societa’ a titolo di credito. Come risultato, le persone fisiche cileni dovranno essere soggetti ad una tassazione complessiva massima del 35% ed i contribuenti stranieri saranno invece soggetti ad imposta fissa del 35%.
- Partially Integrated Regime
Secondo quanto previsto da tale regime, gli azionisti o i partners sono tassati solamente sulla distribuzione effettiva dei dividendi o degli utili effettuata dalla societá.
L’aliquota FCT per questo regime é del 27%. Inoltre, i soci o i partners potranno utilizzare solamente il 65% della FCT corrisposta dall’entita’ giuridica come credito nei confronti dell’imposta aggiuntiva o della global aggregate tax. I contribuenti finali dovranno rimborsare il 35% del credito della FCT disponibile. Ció comporta una limitazione del credito derivante da FCT al 65% dell’imposta FCT versata a livello societario.
Come risultato, i contribuenti soggetti a questo regime sono soggetti ad una tassazione massima complessiva del 44.45% sui redditi distribuiti.
Un’eccezione alla restituzione del credito del 35% si applica agli azionisti stranieri o ai partners che sono domiciliati in uno stato che ha stipulato un trattato contro la doppia imposizione con il Cile, riportando la tassazione totale al 35%.
Mentre i trattati contro la doppia imposizione firmati dal Cile prevedono aliquote diverse per la distribuzione di utili e dividendi, tali previsioni non sono applicabili alle distribuzioni fatte in Cile. Infatti, é prevista una riserva circa l’applicazione delle aliquote ridotte sulla distribuzione dei dividendi, sempre che sia possibile accreditare la FCT all’imposta aggiuntiva. Perció, tutti i dividendi distribuiti ad un soggetto straniero domiciliato in uno stato con il quale il Cile ha stipulato un trattato contro la doppia imposizione sarranno assoggettabili ad imposta aggiuntiva con aliquota pari al 35%.
La distribuzione di utili e dividendi tra soggetti giuridici cileni non é soggetta a tassazione.
Circa l’ambito applicativo di questi due regimi, é previsto che solamente i soggetti individuali, azionisti stranieri o partners possano scegliere l’Attributed Regime. Questo regime non é disponibile per le societá per azioni cilene o per le partnership. Di conseguenza, il secondo regime descritto dovrá essere obbligatoriamente adottato dalle societá quotate, da quelle a responsabilitá limitata e da tutti quei soggetti giuridici che hanno almeno un azionista o partner cileno.
Le societá possono scegliere il regime fiscale applicabile all’inizio della loro attivitá; i contribuenti che non esercitano l’opzione entro i termini stabiliti per legge saranno soggetti a regime di default come determinato in base alla loro forma giuridica.
Come regola generale, é previsto un periodo di applicazione di ogni regime di almeno 5 anni.
Ad agosto 2018, il governo ha proposto il disegno di legge di riforma tributaria per semplificare i regimi appena descritti. L’attuale proposta di legge prevede il Partially Integrated Regime come regime fiscale generale, mentre l’Attributed Regime rimane applicabile alle societá di piccola e media dimensione.
Tassazione dei beni immobili
In via generale, i capital gains prodotti da soggetti individuali domiciliati o residenti in Cile, derivanti dalla vendita di uno o píú proprietá immobiliari, sono soggetti alla global aggregate tax.
Ciononostante, potrá applicarsi un’imposta unica e sostitutiva del 10%.
In relazione al prezzo di vendita, il codice tributario cileno richiede che il prezzo di vendita sia quello del valore reale di mercato (FMV).
Dal punto di vista dell’IVA, la riforma tributaria ha incluso nella definizione di “vendita” l’alienazione di una proprietá immobiliare, se realizzata da contribuenti che sono qualificabili come “sellers”, ovvero venditori (e perció venditori abituali).
La vendita di beni immobili ed altre operazioni assimilate alla vendita, se realizzata da un soggetto qualificato come seller, sará soggetta ad IVA con aliquota del 19%. Il valore del terreno é escluso dalla base imponibile ai fini dell’IVA. In questo senso, la vendita di terreni non é soggetta ad IVA.
Tassazione diretta dei capital gains
La ITL stabilisce che i redditi relativi a beni situati o attivitá sviluppate all’interno dello stato sono considerate come di fonte cilena. Infatti, le azioni di una compagnia incorporata in Cile sono considerate come ivi prodotte. Di conseguenza, i gains derivanti dalla vendita di azioni di una societá costituita in Cile é considerata come di fonte cilena ed é soggetta a tassazione, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia straniero o meno.
Il capital gain corrisponde alla differenza positiva tra la base imponibile calcolata come valore di acquisto delle azioni, adeguato in base al tasso di inflazione, ed il prezzo della vendita.
In relazione al prezzo di vendita, cosí come giá menzionato con riguardo ai beni immobili, il Tax Code cileno richiede che tale prezzo sia quello del valore reale di mercato (FMV).
Il capital gain ottenuto come risultato della disposizione delle azioni sará soggetto al regime generale di tassazione previsto nell’ ITL, che é la FCT con aliquota del 25 o 27%, se il soggetto che trasferisce le azioni é una societá cilena, oppure la global aggregate tax se il contribuente é un soggetto domiciliato o residente in Cile. Nel secondo caso, se la vendita avviene in favore di un soggetto terzo, é possibile che il soggetto consideri il capital gain come maturato durante il periodo in cui le azioni erano in suo possesso, fino ad un massimo di 10 anni. Per questi motivi, la global aggregate tax dovrá essere ricalcolata per ogni anno corrispondente.
Il capital gain ottenuto da un contribuente straniero dovrá essere soggetto a ritenuta d’acconto, con aliquota del 35%. Nel caso in cui sia presente un trattato contro la doppia imposizione, l’aliquota potrebbe essere ridotta.
Infine, la vendita di azioni di societá quotate presenti sul mercato azionario cileno che soddisfi i requisiti dell’articolo 107 del ITL non sará soggetta a tassazione.
Transfer pricing
Nel 2012, é stato introdotto nell’ ITL l’articolo 41E sul transfer pricing. Tale articolo definisce alcuni termini, quali “parti correlate”, “metodi applicabili” e le obbligazioni nonché l’adeguamento del transfer pricing.
I contribuenti coinvolti in transazioni transfrontaliere regolamentate da questa normativa dovranno effettuare e mantenere un’analisi a supporto dei metodi applicati alle loro operazioni di transfer pricing, disponibile per l’autoritá fiscale competente.
La normativa cilena prevede metodi conformi ai regolamenti OCSE, come il metodo del confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita, il metodo basato sul margine del costo maggiorato, il metodo di ripartizione del profitto complessivo ed il metodo basato sul margine netto della transazione. La normativa considera, inoltre, il ricorso a qualsiasi altro metodo se ritenuto piú idoneo, valutati vantaggi e svantaggi di ogni metodo.
Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi fiscali, un affidavit sul transfer pricing deve essere presentato ogni anno, l’ultimo giorno lavorativo del mese di giugno. Deve essere trasmesso da societá di medie e gradi dimensioni che abbiano realizzato transazioni con parti correlate straniere per un ammontare superiore a 500 milioni di pesos cileni; e da contribuenti che hanno realizzato transazioni con persone domiciliate o residenti in uno stato o territorio considerato parte di una giurisdizione con regime fiscale preferenziale. Se la societá cilena si qualifica come un contribuente importante, le norme in materia di transfer pricing saranno applicabili, indipendentemente dall’ammontare della transazione.
Ritenuta fiscale
In base al regime fiscale generale cileno, gli interessi ed i servizi pagati all’estero sono soggetti ad una tassazione pari al 35%. Per le royalties, l’aliquota per la ritenuta é del 30%. In alcuni casi, tali aliquote possono essere ridotte da normative locali o dalle previsioni di trattati contro la doppia imposizione.
Nel caso di interessi, qualsiasi somma pagata o resa disponibile per un creditore straniero come interesse derivato da crediti concessi da banche internazionali o istituzioni finanziarie straniere sará soggetto al 4% di ritenuta.
Regolamenti applicabili ai cambi esteri
Il Cile non prevede limitazioni riguardanti l’ingresso o il rimpatrio di capitale. Ciononostante, tutte le transazioni superiori a US$10,000 devono essere comunicate alla Banca Centrale Cilena.
Regolamenti sulle societá straniere controllate
La riforma tributaria del 2014 é stata recepita nei regolamenti cileni sulle societá straniere controllate (CFCs). Tale normativa rappresenta un’eccezione alla regola generale del riconoscimento dei redditi derivanti da fonte straniera sulla base del principio di cassa.
In termini generali, tale regolamento stabilisce che, in determinate ipotesi, il contribuente cileno deve riconoscere i redditi prodotti da una societá controllata estera sulla base del principio di competenza. Tale regolamento é applicabile al reddito passivo realizzato dalla societá controllata straniera e di conseguenza, non include il reddito generato da societá controllate straniere che intraprendono attivitá commerciali attive.
Nel 2018 la SII ha cofermato che – ai fini della CFC – non esiste nessuna relazione tra un soggetto ed il suo partner o parenti, ma tale relazione esiste tra questi ultimi e la societá. Tale interpretazione é utile quando si procede alla valutazione della struttura societaria. Tuttavia, ci sono vari fattori, eccezioni e presunzioni legali che devono essere prese in considerazione quando si cerca di creare una struttura con una societá holding cilena che controlla degli investimenti all’estero.
Regole generali anti-evasione
Con la riforma tributaria del 2014 sono stati inseriti nel Codice Tributario gli articoli 4-bis 4-ter e 4-quater, che stabiliscono delle regole generali antievasione (GAAR).
Lo scopo di queste previsioni é quello di prevenire che i contribuenti cileni evadano le normative fiscali in modo abusivo o tramite simulazione. Queste regole sono di natura eccezionale e non si applicano in presenza di speciali previsioni antielusive per prevenire l’evasione (come normative sul transfer pricing).
Inoltre, queste regole riconoscono il principio di buona fede in materia fiscale, gli effetti di atti o contratti e la possibilitá per il contribuente di scegliere tra i vari meccanismi previsti dalla legge.
Le GAAR definiscono abuso e simulazione. L’abuso sussiste in presenza di un’operazione imponibile che potrebbe essere totalmente o parzialmente evitata o diminuita o quando il sorgere di obbligazioni tributarie viene rimandato o differito. Tali operazioni devono essere considerate abusive se il solo scopo é quello di produrre degli effetti fiscali e non effetti legali ed economici relativi al tipo di operazione. La simulazione invece si ritiene configurarsi in quegli atti che dissimulano o nascondono la configurazione di un evento imponibile, che simulano la natura degli elementi principali dell’operazione, l’ammontare reale dell’onere fiscale o la sua data.
Se l’autoritá fiscale considera esistente un abuso o una simulazione, dovrá effettuarsi in primis una contestazione nei confronti del contribuente da parte del Direttore della SII, seguita da un procedimento davanti al tribunale tributario.
In piú, secondo quanto previsto dalle GAAR, le persone fisiche o i soggetti giuridici che hanno preso parte alla realizzazione delle operazioni, contratti o attivitá considerate elusive dall’autoritá competente saranno soggetti ad una sanzione, fino ad un massimo del 100% delle imposte che dovevano essere corrisposte se i comportamenti abusivi ed elusivi non fossero stati realizzati.
Nonostante le GAAR siano state adottate nel 2015, non sono ancora state applicate in concreto dalla SII.
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