Regno Unito: legge inglese e “smart contracts”
La Law Commission del Regno Unito sta conducendo una revisione per assicurare che il quadro giuridico e normativo inglese faciliti l’utilizzo degli “smart contracts”.
La ricerca iniziale è iniziata e la revione durera’ dai 9 ai 18 mesi. Sara’ condotta contestualmente alla revisione della legge sulle firme elettroniche, altro aspetto della digitalizzazione dei contratti.
Questo fa parte di una iniziativa per assicurare che i tribunali e la legge inglese rimangano una scelta competitiva per le società, in particolare nel contesto Brexit.
Come spiegato nel resoconto annuale della Law Commission: “Lo scopo di questo progetto è quello di assicurare una certezza normativa e una certa flessibilità, in modo che la legge possa essere applicata in un contesto globale e digitale e per evidenziare eventuali argomenti privi di chiarezza o certezza”
Che cos’e’ uno “smart contract”
Gli “smart contracts” prevedono la codifica di disposizioni contrattuali o di funzioni in blockchain. In sostanza, uno smart contract consiste in un pezzo di codice informatico capace di monitorare, concludere e dare esecuzione ad un contratto.
A tal proposito, con riferimento a tale tipologia di contratti, è stato spesso affermato che:
- Non sono molto “smart”: di fatto, nonostante il termine, non c’è nessuna “intelligenza” o processo decisionale autonomo coinvolto, solo una semplice sequenza di causa effetto in base alla quale “se un evento A accade, allora un evento B lo segue”. Gli “smart contracts” offrono prestazioni automatizzate piuttosto che intelligenza.
- Non sono contratti autonomi: tipicamente uno “smart contract” prende degli elementi specifici di un contratto e ne prevede l’auto-esecuzione. Disposizioni piu’ ampie, che potrebbero includere clausole standard e qualsiasi elemento soggettivo, potrebbero non essere adatte alla rigida codifica dei blockchain. Quindi, generalmente, uno smart contract può esistere in presenza di un quadro contrattuale che stabilisca la piena relazione tra le parti.
La revisione
La Law Commission e’ un organo pubblico indipendente incaricato di revisionare la legge di Inghilterra e del Galles. I suoi report in genere riesaminano lo status quo giuridico per l’argomento in questione, proponendo modifiche nei casi in cui vengono individuate lacune o problemi.
Tale organo non può creare nuove leggi ma la sua influenza è significativa, in quanto più di di 2/3 delle sue raccomandazioni sono state accettate in tutto o in parte.
La Law Commission ha osservato come gli “smart contracts” offrano il potenziale per incrementare l’efficienza nelle societa’, aumentando la certezza e fiducia grazie alla tecnologia dei “blockchain”.
Ha inoltre sottolineato alcuni dei problemi legali che potrebbero verificarsi in seguito all’utilizzo degli “smart contracts”:
- L’immutabilita’ dei dati trascritti sui blockchain è spesso pubblicizzata come un beneficio in questo nuovo modo di trascrivere e condividere i dati. Ma, in un contesto contrattuale, questo puo’ creare potenziali problemi come ad esempio la correzione dei termini contrattuali, sia da parte dei tribunali che delle parti.
- L’immutabilita’ delle disposizioni crea inoltre difficolta’ dove, ad esempio, una disposizione contrattuale è ritenuta “nulla dall’inizio”, il che significa che i diritti e gli obblighi dovrebbero essere considerati come se non fossero mai esistiti.
- L’immutabilita’ crea difficolta’ con la legge sulla protezione dei dati – per esempio il Regolamento sulla protezione generale dei dati prevede il diritto di richiedere, in determinate circostanze, la cancellazione o correzione dei dati.
- L’interazione tra gli “smart contracts” e i termini che sono implicitamente inseriti nei contratti per legge dev’essere tenuta in considerazione. In sostanza, in che modo gli “smart contracts” prenderanno in considerazione disposizioni che non sono espressamente previste dal contratto ma che per legge devono essere previste?
I contratti in questione hanno senza dubbio il vantaggio di garantire alcuni benefici ed efficienza alle imprese e ai contratti con i consumatori. Tuttavia, in quanto basati su tecnologia blockchain, prima di farne utilizzo dovrebbe sempre e comunque essere valutato se il loro utilizzo e’ appropriato e vantaggioso nel singolo caso di specie.
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