Non – doms: ultimi aggiornamenti
Nel discorso sul bilancio del luglio 2015, l’allora cancelliere George Osborne aveva annunciato una serie di modifiche fiscali aventi ad oggetto i soggetti che non sono domiciliati nel Regno Unito, tra cui l’abolizione dello status di non-domiciliato permanente. I tre anni successivi a quell’annuncio sono stati piuttosto incerti per tutti i soggetti qualificati come “non-doms”.
Dopo questo lungo e confuso periodo di tempo, tuttavia, tutte le modifiche annunciate da George Osborne sono ora entrate in vigore. Risulta pertanto necessario ricapitolare la situazione sul punto per capire esattamente cos’è cambiato.
Di seguito vengono elencate le modifiche che sono state introdotte con il Finance (N.2) Act del 2017. L’ultima modifica è stata approvata a novembre 2017, ma è stata retrodatata al 6 aprile 2017. Molte delle modifiche interessano solo i cosiddetti UK resident foreign domiciliaries (RNDs), e cioè coloro che hanno la residenza nel Regno Unito ma sono domiciliati all’estero, mentre altre modifiche in tema di imposta sulle successioni sono importanti anche per i soggetti non residenti.
- Sono state create nuove norme in tema di deemed domicile con riferimento alla disciplina dell’imposta sui redditi, dell’imposta sulle plusvalenze e dell’imposta sulle successioni. I soggetti domiciliati e nati al di fuori del Regno Unito sono ora soggetti alla cosiddetta “15 out of 20 tax years rule”, secondo la quale tali soggetti vengono considerati come domiciliati nel Regno Unito a partire dall’inizio del sedicesimo anno fiscale di residenza continuativa nel Regno Unito. A partire da tale data, tali soggetti non potranno piu’ utilizzare il sistema fiscale di remittance basis. È inoltre prevista una regola specifica per coloro che hanno domicilio all’estero ma sono nati nel Regno Unito ed erano qui domiciliati al momento della nascita: tali soggetti vengono considerati domiciliati nel Regno Unito in ogni anno fiscale in cui hanno la residenza nel Regno Unito e, pertanto, gli stessi non possono utilizzare il regime di remittance basis.
- Con riferimento a quei soggetti che sono domiciliati al di fuori del Regno Unito e non vengono qualificati come “deemed domiciled” il campo di applicazione dell’imposta di successione è stato ampliato al fine di ricomprendere anche quEi beni non siti in UK che hanno però qualche connessione con un immobile sito nel Regno Unito. Le modifiche in questione possono pertanto influire sull’imposta di successione applicata alle azioni non UK di società che detengono immobili siti nel Regno Unito. Le modifiche di cui sopra, tuttavia, hanno ulteriori implicazioni: in base alle nuove norme, ad esempio, anche i conti correnti non UK o gli investimenti effettuati al di fuori del Regno Unito verranno soggetti ad imposta di successione quando è stata costituita una garanzia per un prestito connesso ad un immobile sito in UK.
- È previsto un notevole sgravio fiscale definito “rebasing relief” per coloro che sono residenti in UK ma domiciliati all’estero (RNDs) che in data 6 aprile 2017 hanno acquisito lo status di “deemed domiciled” ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sulle plusvalenze in base all’applicazione della regola “15 out of 20 tax years” (anche se gli stessi venivano comunque considerati domiciliati nel Regno Unito ai fini dell’imposta di successione) e che hanno già versato l’imposta per l’adesione al regime di remittance basis per almeno un anno fiscale. Tale sgravio fiscale può essere utilizzato con riferimento a molti beni non UK e ha l’effetto di eliminare l’imposta che sarebbe altrimenti dovuta sull’aumento di valore del bene nell’intervallo di tempo tra la data dell’acquisto e il 5 aprile del 2017.
- È previsto uno sgravio fiscale, disponibile per un’ampia categoria di soggetti residenti in UK ma non domiciliati nel paese, che consente di separare il capitale, i redditi e/o le plusvalenze di un conto corrente non UK al fine di semplificare i trasferimenti di denaro esenti da imposta o a bassa tassazione. L’agevolazione si applica a determinati trasferimenti effettuati tra il 6 aprile del 2017 e il 5 aprile del 2019. Può essere inoltre combinato con lo sgravio del “rebasing relief”: ad esempio, un bene non UK può essere venduto, realizzando in tal modo un profitto esente da imposta, e questo capitale può essere separato (tramite un apposito trasferimento dal conto in cui è stato versato il ricavato della vendita) dalle altre somme imponibili utilizzare per l’acquisto del bene. Al fine di utilizzare entrambe le agevolazioni in questo modo, la vendita in questione e il successivo trasferimento devono avvenire entro il 6 aprile del 2019.
- La disciplina dei cosiddetti non-resident trusts è stata profondamente modificata. La modifica piu’ importante riguarda senza dubbio l’istituzione di un nuovo concetto, il cosiddetto “protected settlement”. Il trust istituito da un soggetto domiciliato all’estero che si qualifica come protected settlement comporta che lo stesso non è trasparente con riferimento ai redditi e utili esteri. Ciò significa che queste entrate non vengono considerate del soggetto che ha istituito il trust ai fini dell’imposta nel Regno Unito, anche quando il soggetto è residente in UK ed e’ beneficiario del trust medesimo. La stessa disciplina si applica anche nei casi in cui il soggetto che ha istituito il trust acquisisce lo status di deemed domiciled in base alla regola “15 out of 20 tax years” a condizione che non siano state effettuate determinate transazioni che possano “macchiare” il trust. In sostanza, ciò accade quando il soggetto che ha costituito il trust, una volta acquisito lo status di deemed domiciled nel Regno Unito, conferisce nel trust un immobile o altro bene, oppure quando questo conferimento viene effettuato da un altro trust di cui il soggetto in questione è a sua volta settlor o, ancora, da un trust di cui questi e’ beneficiario. Inoltre, e’ essenziale che i trustees di quei trusts che sono stati costituiti da soggetti residenti non domiciliati nel Regno Unito e che successivamente sono divenuti deemed domiciled nel Regno Unito evitino di porre in essere specifiche transazioni (definite in inglese “tainting transactions”). Transazioni di questo tipo, infatti, determineranno una modifica al trust, nel senso che lo stesso diventera’ trasparente e perdera’ quei vantaggi fiscali (con riferimento a imposta sui redditi e imposta sulle plusvalenze) derivanti dal fatto che il trust fosse qualificato come “non residente”.
- Altra importante modifica relativa ai trust non residenti riguarda la valutazione, a fini fiscali, dei benefici ricevuti dagli stessi. Sono state inserite infatti nuove regole con riferimento al trattamento fiscale dei prestiti senza interessi, di quei prestiti dove gli interessi maturano ma vengono capitalizzati invece di essere pagati.
- Ai sensi della legge precedente, era possibile “ripulire” gli utili di un trust non residente mediante la distribuzione degli stessi ai beneficiari non residenti, consentendo in tal modo successive distribuzioni ai beneficiari residenti in UK senza che tali beneficiari venissero tassati su tali utili. Tuttavia, secondo quanto stabilito in linea di principio dalla nuova normativa, non è piu’ possibile effettuare tali operazioni, tranne in casi specifici.
- Secondo la precedente normativa, inoltre, era anche possibile effettuare una distribuzione di utili di un trust non residente a un beneficiario che non era soggetto a imposta UK su tali utili (in quanto non residente o perché’ aveva optato per il regime di remittance basis) e tale beneficiario poteva a sua volta effettuare una donazione ad una persona residente nel Regno Unito senza che il donatario venisse a sua volta tassato per l’importo ricevuto. Tale operazione è ora praticamente impossibile, a meno che non vi sia un intervallo di tempo di almeno tre anni tra la distribuzione degli utili del trust al beneficiario e la successiva donazione effettuata da quest’ultimo. In assenza di tale condizione, il donatario verrà ora considerato, ai fini dell’imposta UK, come se lo stesso avesse ricevuto i soldi direttamente dal trust sotto forma di distribuzione.
Queste modifiche riflettono un chiaro irrigidimento della disciplina fiscale relativa ai soggetti domiciliati al di fuori del Regno Unito e alle strutture costituite da questi ultimi.
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