Regno Unito: novità per il nuovo anno fiscale
Il 6 aprile 2018 è iniziato il nuovo anno fiscale e numerose sono le novità relative a imposta sui redditi, pensioni e tassazione dei dividendi.
Per quanto concerne la “personal allowance” individuale, questa è aumentata da 11,500 sterline a 11,850 sterline. Ciò comporta una riduzione di imposta pari a 70 sterline all’anno per tutti i contribuenti (esclusi solo i soggetti con i redditi più alti).
Con riferimento all’imposta sui redditi, l’aliquota base del 20% verrà versata a partire dalle 11,850 sterline, mentre l’aliquota del 40% verrà applicata ai guadagni superiori alle 46,350 sterline (e non più 45,000 sterline come in precedenza).
Per quanto riguarda i contributi previdenziali (National Insurance Contributions) di classe 1 (lavoratori dipendenti), verrà applicata l’aliquota del 12% sui guadagni superiori alle 8,424 sterline fino ai guadagni pari a 46,350 sterline. Per redditi superiori, l’aliquota si abbassa al 2%.
Le modifiche in questione riguardano anche i contributi pensionistici: il contributo minimo previsto dai piani di previdenza privati aumenterà dall’1% al 3% del salario del dipendente, mentre il contributo minimo del datore di lavoro aumenterà dall’1% al 2%.
Per quanto riguarda i dividendi, la soglia non imponibile diminuisce da 5,000 sterline a 2,000 sterline.
La modifica più importante, tuttavia, riguarda la tassazione del trattamento di fine rapporto di lavoro e, in particolare, la cosiddetta “foreign service exemption”, nonché’ la tassazione dell’indennità di licenziamento (payment in lieu of notice – PILONs).
Per quanto concerne la foreign service exemption, tale esenzione non è disponibile per i lavoratori che sono residenti nel Regno Unito nel corso dell’anno fiscale in cui è terminato il loro rapporto di lavoro. Tale novità andrà a modificare radicalmente l’impiego di tale esenzione. Come risultato, quei lavoratori che hanno prestato attività all’estero ma risiedono nel Regno Unito nell’anno fiscale in cui è terminato il loro impiego sono, a partire dal 6 aprile 2018, tassati allo stesso modo di coloro che non hanno invece prestato attività lavorativa all’estero.
Per quanto riguarda invece l’indennità’ di licenziamento, non c’è più una grande differenza dal punto di vista pratico tra tassazione di “contractual PILONs” e non-contractual PILONs”. In sostanza, secondo la nuova normativa, in entrambi i casi le indennità di licenziamento saranno interamente tassabili e saranno soggette al versamento dei contributi previdenziali di dipendente e datore di lavoro.
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