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Danimarca: panoramica sulla brevettabilità

I criteri di brevettabilità nella giurisdizione danese sono i seguenti (Sezioni 1 e 2 della Legge sui Brevetti):

  • l’oggetto brevettabile deve essere un’invenzione suscettibile di applicazione industriale;
  • l’oggetto brevettabile deve essere nuovo rispetto allo “state of the art” al momento della presentazione della domanda di brevetto; e
  • l’oggetto brevettabile deve differire dal cosiddetto “state of the art”.

Il requisito della novità (ovvero il fatto che l’oggetto brevettabile deve essere nuovo rispetto allo stato dell’arte) deve essere inteso nel senso che l’oggetto deve presentare un requisito di novità globale oggettiva, il che significa che non ci sono limiti in termini di tempo, geografia o linguaggio quando si confronta l’oggetto brevettabile con lo stato dell’arte.

Il fatto che l’oggetto brevettabile debba fondamentalmente differire dal cosiddetto “state of the art” significa che l’oggetto brevettabile comparato con lo stato dell’arte non rappresenta un’invenzione ovvia per una persona esperta nel settore.

Limiti alla brevettabilità

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della Legge sui Brevetti, i seguenti argomenti e attività non sono considerati invenzioni e quindi non sono brevettabili:

  • scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
  • creazioni estetiche;
  • schemi, regole o metodi per eseguire procedimenti mentali, giocare o fare affari;
  • programmi per computer; e
  • presentazioni di informazioni.

Inoltre, secondo le sezioni 1 (3-6), 1a (1-2) e 1b (1-3) della Legge sui Brevetti, le seguenti categorie di materie non sono considerate brevettabili:

  • metodi di trattamento per l’uomo o per gli animali mediante chirurgia o terapia o metodi diagnostici ivi praticati;
  • particolari varietà vegetali o animali;
  • processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali;
  • il corpo umano, nelle varie fasi della sua formazione e sviluppo, e la semplice scoperta di uno dei suoi elementi, incluse le sequenze o la sequenza parziale di un gene; e
  • le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o alla moralità, inclusi – ma non limitati a – processi per la clonazione di esseri umani, processi per modificare l’identità genetica degli esseri umani, usi di embrioni umani per scopi industriali o commerciali e processi per modificare l’identità genetica degli animali che possono causare sofferenza senza alcun beneficio medico sostanziale per l’uomo o per l’animale.

Non possono inoltre essere brevettate le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici e i metodi di trattamento per l’uomo o per gli animali derivanti da un intervento chirurgico o da una terapia (Sezioni 1 e 1b della Legge sui Brevetti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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