Le PMI INNOVATIVE
Alla fine del mese di marzo 2015 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DL 3/2015 conosciuto con il nome di “Decreto Investment Compact”.
Il Decreto, fra le altre novità ha previsto la definizione delle PMI Innovative determinandone il funzionamento.
Le PMI Innovative rappresentano la prosecuzione logica – con caratteristiche attenuate – le Start Up innovative.
Secondo il Decreto possono definirsi “PMI Innovative” le PMI costituite con la forma di società di capitali o Cooperative che possiedono i seguenti requisiti:
1: Sono residenti in Italia o in uno stato membro UE purché con sede produttiva o filiale in Italia;
2: Hanno l’ultimo bilancio certificato da revisori contabili o società di revisione;
3: Le azioni non devono essere quotate nel mercato regolamentato;
4: Non deve essere iscritta come “start up innovativa” al Registro delle Imprese.
Inoltre deve possedere almeno due dei seguenti requisiti :
– Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore costo e valore totale della produzione;
– Un quinto della forza lavoro, dipendenti o collaboratori, che hanno conseguito o stanno svolgendo un dottorato di ricerca o in possesso di laurea che svolgano da un triennio attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri;
– Sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale che abbia a oggetto un invenzione industriale, biotecnologica etc.
E’ prevista l’iscrizione in apposta sezione del “Registro delle Imprese” , sono esonerate soltanto dall’imposta di bollo ma non godono dell’esonero dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuti a favore delle Camere di Commercio .
L’iscrizione al Registro delle imprese mediante la presentazione di una semplice autodichiarazione di possesso dei requisiti. Tali requisiti devono essere aggiornati con cadenza annuale (30 giugno) e possono essere controllati dalle autorità competenti.
Il D.L. Prevede anche ulteriori novità ed incentivi fiscali in favore di persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale delle PMI Innovative
In sostanza sono le stesse previste per le start up innovative con la differenze che sono riconosciute alle imprese innovative costituite da meno di 7 anni o da oltre 7 anni qualora presentino un piano di sviluppo valutato e approvato da un organismo pubblico o imprenditoriale indipendente.
Inoltre godono delle deroghe alla disciplina societaria ordinaria come la creazione di categorie di quote con differenti diritti, la deroga di un anno al ripianamento delle perdite, l’inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo, la remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale, il ricorso all’equity crowdfunding e un accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
A fine giugno 2015 il Registro delle Imprese con il coordinamento del MISE ha predisposto una guida operativa “La PMI innovativa. Guida sintetica agli utenti esperti per gli adempimenti societari” dove vengono date tutte le istruzioni sulle modalità di iscrizione e sugli adempimenti pubblicitari da rispettare.
La circolare MISE 3681C del 30 giugno 2015 prevede il passaggio senza interruzione da impresa Start up a PMI innovativa consentendo il mantenimento in via temporale delle agevolazioni previste da entrambi i regimi speciali.
Massimo Bianchi
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pisa
m.bianchi@mb-consulenze.com
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.