Chi evade l’Irap non commette reato
L’evasione del tributo sulle attività produttive non ha rilevanza penale poiché non è un’imposta sui redditi in senso stretto.
Sono diverse le ipotesi in cui, se si omette il pagamento delle tasse, scatta il penale. Non è però questo il caso dell’IRAP. Infatti, secondo una interessantissima sentenza della Cassazione di questa mattina [1], “la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’Irap”.
La conseguenza è tutt’altro che irrilevante: infatti, per calcolare l’eventuale superamento della soglia di punibilità penale per il reato di dichiarazione infedele non va conteggiato il debito IRAP in quanto non compresa fra quella sui redditi in senso stretto.
Per la quantificazione del profitto del reato, non va tenuto conto anche del mancato pagamento dell’Irap poiché la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico).
Così, del resto, ha argomentato anche una circolare del ministero delle Finanze del 2000 [2] che motivava l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito.
Dunque, sempre tenendo conto delle soglie di punibilità, superate le quali scatta il reato, gli importi concernenti l’Irap non possono concorrere a determinare il profitto del reato.
Infine, nella sentenza, si chiarisce che, ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri relativi ai ricavi e gli altri proventi concorrono a formare il reddito e sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi, persino quando non siano indicati nelle scritture contabili.
Ricordiamo che l’IRAP (acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive), istituita nel 1997, è una delle imposte più discusse. Finita sul tavolo della Corte di Giustizia per una sospetta duplicazione con l’Iva, è stata ora definitivamente ritenuta legittima, sebbene l’ultima delega fiscale prevede la possibilità che il Governo fissi dei paletti più precisi alla definizione del presupposto impositivo.
È l’unica imposta a carico delle aziende che è proporzionale al fatturato e non applicata all’utile di esercizio.
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