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L’Irlanda come sede delle holding

Introduzione:

intercambio-irlanda-dublinNegli anni più recenti l’Irlanda è divenuta una giurisdizione molto attraente per le aziende internazionali alla ricerca di un paese ove stabilire la sede  della propria società holding. Non solo Il suo favorevole regime fiscale e ambiente economico, ma anche l’efficiente sistema giuridico e normativo, hanno contribuito ad rendere il paese un luogo ideale da cui operare per quelle aziende che si affacciano sui mercati internazionali. Con molta frequenza negli ultimi anni si è potuto difatti osservare il caso di aziende, sia grandi che piccole, che hanno deciso o di trasferire la sede della propria società madre, o direttamente costituire una nuova holding sul territorio irlandese.

Società residenti:

Una società residente fiscalmente in Irlanda è assoggettata a imposizione per gli utili ovunque prodotti a livello mondiale. La semplice costituzione di una società in Irlanda non è condizione sufficiente a renderla fiscalmente residente, se, ad esempio, i suoi azionisti sono residenti in un paese dell’Unione Europea o in un altro paese con il quale è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni.

Difatti, il test determinate per stabilire la residenza fiscale risulta essere il luogo effettivo nel quale sono esercitati il controllo e gestione centrale della società. In sostanza questo significa che una società è considerata residente in Irlanda se le decisioni strategiche riguardanti la sua attività sono prese nel territorio del paese. Alcuni degli elementi che generalmente sono decisivi per individuare il luogo di effettivo controllo e gestione dell’attività sono:

Dove sono prese le più importanti decisioni di politica e indirizzo aziendale?

Dove sono residenti la maggioranza degli amministratori?

Dove si svolgono le riunioni degli amministratori?

Dove sono negoziati la maggioranza dei contratti?

Vantaggi fiscali:

I principali vantaggi fiscali per le società holding residenti irlandesi sono:

L’esenzione da tassazione per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate. Si intendono qualificate le partecipazioni, uguali o superiori al 5%, in aziende residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali è in vigore un trattato contro la doppia imposizione. La partecipazione deve inoltre garantire il diritto al ricevimento di almeno il 5% dei profitti della società partecipata, ed inoltre il diritto ad almeno il 5% dei beni che residuano in caso di scioglimento della società. Il precedente requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui la società holding sia parte di un gruppo, i cui membri detengono quote nella medesima società partecipata. La partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo minimo continuato di 12 mesi, e la cessione deve avvenire entro 2 anni dalla data di acquisizione dei necessari requisiti. Al momento della cessione, l’attività della società partecipata deve essere esclusivamente o prevalentemente di carattere commerciale. Questo requisito è soddisfatto anche nel caso in cui l’attività della società holding e delle altre società in cui la holding possieda delle partecipazioni direttamente o indirettamente non inferiori al 5%, consista completamente o prevalentemente nell’esercitare uno o più attività’ commerciali.

  1. Un sistema efficace di esenzione sui dividenti esteri per mezzo di un’aliquota del 12.5%, e un sistema flessibile di crediti d’imposta.  La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’aliquota del 12,5% su dividendi esteri derivanti da utili generati da attività’ commerciali di società’ fiscalmente residenti nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato sulla doppia imposizione.
  2. Sgravi contro la doppia imposizione fiscale per tasse pagate da sussidiarie estere e possibilità di cumulo per i crediti inutilizzati. Nel caso in cui:
    1. la società irlandese riceva utili provenienti da una sussidiaria estera, e
    2. l’imposta estera applicata sull’utile della sussidiaria estera superi l’imposta irlandes.

    allora la differenza può essere utilizzata a storno di eventuali tasse irlandesi pagabili sui redditi di altre sussidiarie estere della società’ irlandese per l’anno in analisi.

  3. La ritenuta sui dividendi può essere evitata in alcune circostanze, inclusi i casi in cui il destinatario è fiscalmente residente nell’Unione Europea o in paesi con i quali l’Irlanda ha in vigore un trattato contro le doppie imposizioni. Alcuni dei casi previsti sono:
    1. per le società che sono residenti in paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni, ma che non sono controllate direttamente o indirettamente da persone residenti fiscalmente in Irlanda
    2. per le società non residenti in Irlanda e che sono controllate il ultima istanza da persone residenti in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscali.

    Infine, le persone non residenti né ordinariamente residente in Irlanda, ma residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in un paese con il quale vige un trattato contro le doppie imposizioni fiscale, possono ricevere il pagamento dei dividendi lordi, senza quindi ritenuta alla fonte, se sono rispettate alcune procedure di verifica e controllo.

  4. Prezzi di trasferimento. Fino a tempi recenti, la legge Irlandese non conteneva disposizioni sui prezzi di trasferimento. Tuttavia, nuove norme sono state introdotte per garantire che i prezzi relativi a transazioni tra soggetti associati rispettino il principio cosiddetto “arm’s length”, assicurando così che gli utili siano interamente tassati nel paese ove questi sono stati effettivamente generati. Tali regole non si applicano alle piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o immobilizzazioni inferiori a 43 milioni). Le norme sono entrate in vigore il 1 ° gennaio 2011, con valore per tutte le transazioni concluse dopo il 1 luglio 2010.
  5. Regole sulle società controllate estere (CFC). In Irlanda non è in vigore alcuna legge sulle società controllate estere ed è quindi possibile per una società’ irlandese detenere azioni in una società residente in una giurisdizione estera senza l’obbligo di dover rimpatriare i profitti in Irlanda. Tale obbligo è invece previsto in molte altre giurisdizioni.

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal fissare la sede della Holding in Irlanda è la possibilità di svolgere altre attività commerciali quali ad esempio: amministrazione del gruppo, condivisione di servizi, tesoreria acquisti e ricerca e sviluppo.

 
 

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